Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 43 del 1979
Massime (1)
Massima n. 9914
- Lavoro (rapporto di)
- Diritto del lavoratore alla retribuzione
- Prescrizione
- Decorrenza durante il rapporto
- Proposizione di questione nei confronti di disposizioni già dichiarate illegittime
- Assunta persistente illegittimità sul riflesso che le leggi n. 604 del 1966 e n.300 del 1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore
- Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1 cod. civ. - in riferimento all'art. 36 Cost. - limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 63 del 1966, poiché nel rapporto di lavoro subordinato di natura privata le leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non avrebbero eliminato lo stato di soggezione del lavoratore. Attesa la propria convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate discendente dalla predetta sentenza, il giudice avrebbe dovuto negare ingresso alla eccezione di prescrizione, non essendogli consentito di riproporre incidente di costituzionalità precluso dal principio del ne bis in idem, non potendo la Corte riprendere in esame la questione di costituzionalità già definita con la sentenza di fondatezza n. 63 del 1966. - cfr. S. n. 63/1986
Norme impugnate
- art. 2956, n. 1) c.c.
- art. 2948, n. 4) c.c.
- art. 2955, n. 2) c.c.
Parametri
- art. 36 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A. Fedelcementi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Nella controversia, introdotta da Mariano Michele con ricorso 11 giugno 1975, proposto contro la s.p.a. Fedelcementi ed avente per oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina, dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla Fedelcementi non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977 (ord. 684/1976).
:
Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966 e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.
Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate.
È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza rassegnata nella sentenza 63/1966.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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