diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 59 del 01/06/1989 Ud. (dep. 10/01/1990) Rv. 182950 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO CHE ABBIA RAPPORTI DIRETTI CON IL CLIENTE - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO - DENTISTA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182950-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO CHE ABBIA RAPPORTI DIRETTI CON IL CLIENTE - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO - DENTISTA - SUSSISTENZA.*

Commette il reato di abusivo Esercizio della professione di medico dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 regio decreto n. 1334 del 1928, è escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, foss'anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle impronte. (V mass n 180033; (V mass n 123606; (Conf mass n 180034; (Conf mass n 170035; (Conf mass n 104865; (Conf mass n 099166).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)