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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 317 del 1998

Decisione
decisa il 1998-07-09, depositata il 1998-07-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:317
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 24105

  • Contenzioso tributario
  • Nuovo ordinamento
  • Decreti legislativi di attuazione
  • Ricorsi pendenti presso la commissione tributaria centrale
  • Prosecuzione
  • Condizioni
  • Oneri a carico dei ricorrenti
  • Prevista estinzione del processo in caso di mancata presentazione di istanza di trattazione nel termine di decadenza di sei mesi dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 546 del 1992
  • Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, rispetto ai processi pendenti in primo e secondo grado, per i quali il contestato onere non è più previsto, e fra gli stessi ricorrenti a seconda della loro maggiore o minore idoneità a tutelare le proprie ragioni
  • Sopravvenute modifiche per effetto di sentenza di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte relativa alla decorrenza del termine
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 24106

  • Contenzioso tributario
  • Norme della legge di delega
  • Processi pendenti presso la commissione tributaria centrale
  • Prosecuzione
  • Condizioni
  • Oneri a carico dei ricorrenti
  • Prevista estinzione del processo in caso di mancata presentazione di istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione)
  • Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai processi pendenti in primo e secondo grado, per i quali il contestato onere non è più previsto e fra gli stessi ricorrenti a seconda della loro maggiore o minore idoneità a tutelare le proprie ragioni
  • Denunciata insussistenza, altresì, di un eccesso di potere legislativo
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e ad un preteso eccesso di potere legislativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto la questione stessa è già stata dichiarata non fondata. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 26 settembre 1996 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 803, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa.
punto 1
Ritenuto che, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 17 ottobre 1995 e il 26 settembre 1996 (r.o. nn. 803, 804, 805 e 806 del 1997), il presidente della XIII sezione della commissione tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono qualora non venga presentata da alcuna delle parti istanza di trattazione nel termine decadenziale di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 546; che i dubbi di costituzionalità, in riferimento ai citati parametri costituzionali e all'eccesso di potere legislativo, vengono estesi all'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale); che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell'onere decadenziale relativa ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale ridurrebbe la garanzia giurisdizionale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, originando, altresì, disparità di trattamento fra processi pendenti in primo e in secondo grado, per i quali l'onere non è (più) previsto, e quelli pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali esso è, senza ragione plausibile, mantenuto; che la disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra gli stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni.
punto 2
Considerato che l'identità delle questioni consente che i relativi giudizi siano trattati e decisi congiuntamente; che, per quanto riguarda l'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, tale norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 111 del 1998 nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa; che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; che, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo, essa è già stata dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 111 del 1998; che, pertanto, la questione oggi sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal presidente della XIII sezione della commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per eccesso di potere legislativo, dal presidente della XIII sezione della commissione tributaria centrale con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

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