Sez. 1, Sentenza n. 12462 del 16/06/2016 (Rv. 639959 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita - Fallimento del promissario acquirente - Scelta del curatore per lo scioglimento ex art. 72 l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006 - Negozio formale ed autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente, della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), non richiede un negozio formale né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 72, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)