Sez. 5, Sentenza n. 18065 del 04/08/2010 (Rv. 614549 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Art. 57, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Potere di integrazione e modificazione dell'avviso di accertamento già notificato - Esercizio - Presupposti - Conoscenza sopravvenuta, di altri elementi di fatto nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso - Necessità - Integrazione - Novità degli elementi - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento dell'I.V.A., requisito di legittimità per l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, è la conoscenza sopravvenuta di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, come implicitamente emerge dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di nullità, che l'atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e gli atti e i fatti attraverso i quali l'Ufficio ne ha avuto conoscenza, adempimento che, evidentemente, assolve anche alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l'Ufficio fonda una nuova pretesa. Il requisito della novità è necessario anche quando l'avviso rettificato abbia avuto natura parziale perché la nozione di accertamento parziale non indica che l'oggetto sia limitato a singoli elementi, né che esso sia caratterizzato da provvisorietà rispetto a quello ordinario, ma soltanto, che in base alla formula normativa usata, l'imposizione è fondata su segnalazioni provenienti da determinate fonti di conoscenza (soggetti esterni all'Ufficio finanziario procedente) nonché implicitamente in grado, in forza di un c.d. automatismo argomentativo, di fornire, in base ad una verifica elementare, gli elementi di contenuto dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 22/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)