Sez. 6, Sentenza n. 6791 del 10/04/2000 Ud. (dep. 07/06/2000) Rv. 216711 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Silenzio maliziosamente serbato dall'agente mediatore d'affari - Idoneità a integrare il raggio - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come l'art. 1759 cod. civ. (Responsabilità del mediatore d'affari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)