diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 27/06/1969 (Rv. 341738 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA- AUTORI MORALI E MATERIALI DELLO SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE AUTONOMA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NECESSITA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN FASE DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341738-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA- AUTORI MORALI E MATERIALI DELLO SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE AUTONOMA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NECESSITA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN FASE DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'autore materiale e quello morale dello spoglio, cioe colui per incarico o su autorizzazione del quale gli Atti di spoglio sono stati compiuti, possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per suo conto, del proprio illecito comportamento, e sono entrambi soggetti passivi dell'Azione di reintegrazione non e configurabile, quindi, un litisconsorzio necessario tra essi e non sussiste, qualora entrambi siano stati in giudizio in primo grado, la necessita di integrazione del contraddittorio nei confronti di chi tra essi non stia in giudizio in appello, a norma dell'art.331 cod.proc.civ.. (V.1759-68, massima n.333652 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)