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Sez. 4, Sentenza n. 12587 del 18/07/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146884 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - REATO COLPOSO VERIFICATOSI IN RIFERIMENTO ALLA MANOVRA - RESPONSABILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146884-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - REATO COLPOSO VERIFICATOSI IN RIFERIMENTO ALLA MANOVRA - RESPONSABILITA - ESTREMI.*

Il conducente, che si avvale della cosiddetta precedenza di fatto, risponde delle conseguenze dannose eziologicamente collegabili alla sua condotta di guida, per essere risultato errato il calcolo da lui ipotizzato della sua priorita temporale rispetto all'altro veicolo sopraggiungente. (V mass n 124203; (V mass n 138161).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)