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Sez. L, Sentenza n. 932 del 03/02/1999 (Rv. 522914 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzabilità - Condizioni - Nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa ed il sinistro - Necessità - Estremi - Fattispecie relativa a sinistro mortale occorso a dipendente di cooperativa agricola di ritorno in azienda con un trattore carico di fieno già parcheggiato la sera precedente presso la propria abitazione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522914-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, solo un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e comunque astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio, in quanto inerente alle ordinarie e non marginali occupazioni, occorso a dipendente di cooperativa agricola mentre riportava in azienda un trattore, carico del fieno necessario al governo degli animali, che la sera precedente aveva parcheggiato nei pressi della propria abitazione)

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)