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Sez. 6, Sentenza n. 7187 del 27/11/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 228600 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Programma criminoso - Realizzazione dei reati fine - Necessità - Esclusione - Abolitio criminis per alcuni dei reati-fine - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228600-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto l'illiceità penale di tale specifica condotta - sostanzialmente riprodotta nell'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - rende altresì criminoso il programma dell'associazione, anche se alcune delle violazioni di carattere fiscale, accessorie ad essa, non sono più previste come reato dalla legge penale, per effetto dell'"abolitio criminis" operata dal citato D.Lgs. n. 74).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)