Sez. 6, Sentenza n. 5753 del 23/02/1983 Ud. (dep. 16/06/1983) Rv. 159572 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPOSSIBILITÀ DI RINTRACCIARVI L'IMPUTATO - MODI - NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPOSSIBILITÀ DI RINTRACCIARVI L'IMPUTATO - MODI - NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
Nella ipotesi in cui, dichiarato un domicilio da parte dell'imputato, questi non venga ivi rinvenuto, esattamente può essere disposta la notificazione del decreto di citazione mediante deposito in cancelleria e avviso al difensore. (nella specie, l'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio presso la sua bottega che, a seguito di allontanamento del titolare, era rimasta chiusa per diverso tempo). (Conf mass n 142548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)