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Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270

Testo in vigore al

Art. 9

1. Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

Art. 10

1. I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note allo inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

2. I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potra' essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-1985.

Art. 11

1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' inserito il comma seguente:
"L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato".

2. Allo stesso modo e' da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

Art. 12

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualita' di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 13

1. Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.

2. Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 14

1. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicaps.

Art. 15

1. I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

Art. 17

1. Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di eta' previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di eta', che non potra' comunque superare i 50 anni.

Art. 18

1. Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della regione Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di scuole materne comunali da parte del comune di Aosta, la regione puo' indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sara' espletato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrera' dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sara' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

Art. 19

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole: "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982".

2. All'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".

3. All'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti:
"1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".

4. All'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981".

5. All'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, le parole "e 1980-81" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 e 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981" e, dopo le parole "alla data del 9 settembre 1981", sono aggiunte le seguenti: "o alla data del 9 settembre 1982".1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI