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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 258 del 1984

Decisione
decisa il 1984-11-27, depositata il 1984-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:258
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16251

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Coltivazione di modiche quantità
  • Trattamento sanzionatorio
  • Identità rispetto all'ipotesi di coltivazione di quantità non modiche
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione gia dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982.

Norme impugnate

  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 28 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 12 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 26 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Bullo Maurizio, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Bonvicini Marco Luca ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Venezia e di Pisa con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi quantità non modiche.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata dall'ordinanza n. 231 del 1982; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze