Sez. L, Sentenza n. 2929 del 20/06/1989 (Rv. 463134 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA SUCCESSIONE DELLA DISCIPLINA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE DOVUTE AI MEDICI CONVENZIONATI CON GLI ENTI MUTUALISTICI - CONSEGUENZE - ACCORDO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE NAZIONALE UNICA DEL 31 MAGGIO 1978 CONTEMPLANTE TARIFFE O COMPENSI DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLI PREVISTI DAI PRECEDENTI ACCORDI A LIVELLO NAZIONALE - NULLITÀ - CARATTERE TRANSATTIVO O ACCETTAZIONE SUI CONTRATTI INDIVIDUALI - IRRILEVANZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA SUCCESSIONE DELLA DISCIPLINA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE DOVUTE AI MEDICI CONVENZIONATI CON GLI ENTI MUTUALISTICI - CONSEGUENZE - ACCORDO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE NAZIONALE UNICA DEL 31 MAGGIO 1978 CONTEMPLANTE TARIFFE O COMPENSI DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLI PREVISTI DAI PRECEDENTI ACCORDI A LIVELLO NAZIONALE - NULLITÀ - CARATTERE TRANSATTIVO O ACCETTAZIONE SUI CONTRATTI INDIVIDUALI - IRRILEVANZA.*
Il disposto dell'art. 6 d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, - che prevede che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del cit. D.l. n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti od adeguamenti di alcun genere - ha carattere interpretativo della normativa concernente la successione della disciplina del blocco delle anzidette tariffe. Consegue che - in forza dell'espresso disposto dell'art. 8, ultimo comma, legge n. 386 cit. E dell'art. 10, secondo e terzo comma della legge n. 349 cit. - è nullo l'accordo collettivo integrativo della convenzione nazionale unica del 31 maggio 1978 (nella specie stipulato il 30 gennaio 1981 dalle organizzazioni sindacali dei medici con la parte pubblica) nella parte in cui contempla tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti dai precedenti accordi a livello nazionale, a nulla rilevando il carattere transattivo dell'accordo, né la circostanza che esso si sia perfezionato a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati. (V 930/89, mass n 461929; (V 4206/88, mass n 459260).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)