Sez. 2, Sentenza n. 9381 del 28/07/1988 Ud. (dep. 21/09/1988) Rv. 179216 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - MOTIVI SOTTOSCRITTI DAL SOLO RICORRENTE - SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE AL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - MOTIVI SOTTOSCRITTI DAL SOLO RICORRENTE - SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE AL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di impugnazioni è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato anche se i motivi, predisposti e sottoscritti soltanto da lui, sono enunciati successivamente e separatamente purché sempre nel termine di tre giorni dalla sentenza. Infatti, l'art. 529 cod. proc. pen. non esige la unicità formale dell'atto contenente dichiarazione e motivi, essendo sufficiente che anche questi siano presentati nel termine sopra indicato. (Conf mass n 169688; (Conf mass n 160913; (Conf mass n 152276; (Conf mass n 144980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)