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Sez. 1, Sentenza n. 10537 del 29/09/1995 Ud. (dep. 23/10/1995) Rv. 202540 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia | Misura cautelare dell'obbligo di dimora - Violazione dei relativi obblighi imposti - Conseguenze: possibilità di sostituzione della misura cautelare con altra più grave - Applicabilità dell'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202540-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia

Nel caso di violazione degli obblighi imposti con la misura cautelare dell'obbligo di dimora, il legislatore ha previsto, anche se limitatamente al profilo processuale, la possibilità di adottare provvedimenti maggiormente afflittivi. Infatti, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, l'art. 276 cod. proc. pen., prevede la possibilità di sostituzione della misura cautelare con altra più grave. Non vi è dubbio che tale sanzione, anche se di natura processuale, è applicabile in conseguenza di una condotta integrante l'inosservanza di prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria e, come tale, è sufficiente ad escludere l'applicazione dell'art. 650 cod. pen., che ricorre solo nel caso in cui l'inosservanza all'ordine non sia comunque sanzionata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)