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Sez. 6, Sentenza n. 1050 del 21/12/1971 Ud. (dep. 26/02/1972) Rv. 120291 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - ATTIVITA LAVORATIVE CON PERICOLO IMMANENTE DI CADUTE - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA - DISCREZIONALITA DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120291-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - ATTIVITA LAVORATIVE CON PERICOLO IMMANENTE DI CADUTE - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA - DISCREZIONALITA DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tendono ad impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro, senza lasciare alcun margine di discrezionalita all'imprenditore o dirigente responsabile, specie in quelle attivita lavorative nelle quali il pericolo di caduta e sempre presente ed insito nella natura della prestazione di opera, rischiosa dal principio alla fine. Pertanto anche nella fase iniziale di lavori che espongano al pericolo di caduta dall'alto, quando non sia possibile predisporre impalcature di protezione o ponteggi, gli operai addetti debbono far uso di idonee cinture di sicurezza, con bretelle collegate a fune di trattenuta ancorata, direttamente o mediante anello scorrevole, a parti stabili dell'opera.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)