Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 07/04/1972 (Rv. 357392 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - RELATORE ED ESTENSORE - SOSTITUZIONE DEL RELATORE CON ALTRO GIUDICE - POTERE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - RELATORE ED ESTENSORE - SOSTITUZIONE DEL RELATORE CON ALTRO GIUDICE - POTERE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il Presidente di un collegio giudicante ha sempre la facolta di sostituire, al relatore designato, se stesso o altro giudice, senza con cio violare le norme che attengono alla regolare Costituzione del giudice (art 158 cod proc civ) ed alla decisione della causa(art 276 cod proc civ), e senza che abbia neppure l'Obbligo di motivare specificatamente sulla necessita ed opportunita della sostituzione, dovendosi ritenere implicito o l'impedimento del giudice sostituito o altra esigenza di servizio. L'Esercizio di tale potere, necessariamente discrezionale, prima dello inizio della relazione della causa, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V 28'64, 788'63, 1180'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)