Sez. 5 - , Sentenza n. 21121 del 04/07/2022 (Rv. 665144 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) - Esenzione dall'imposta ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 - L.r. Puglia n. 54 del 1984 - Decadenza dall'assegnazione degli alloggi - Presupposti - Mancata comunicazione dell’aggiornamento dei redditi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di esenzione dell'ICI, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2008, per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), la l.r. Puglia n. 54 del 1984 presuppone, ai fini della decadenza dall'agevolazione, il solo superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 20 della stessa legge regionale, senza che al riguardo rilevi alcun onere di comunicazione di eventuali aggiornamenti dei predetti redditi, in quanto non previsto dalla legge.
Legge Reg. Puglia 20/12/1984 num. 54 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)