Sez. 2 - , Sentenza n. 16273 del 19/05/2022 (Rv. 664885 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Determinazione del saggio legale degli interessi moratori - Derogabilità convenzionale - Limiti all'autonomia privata ex art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Modifiche apportate con il d.lgs. n. 192 del 2012 - Continuità tra vecchia e nuova disciplina - Sussistenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)