Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto
Testo in vigore al
Art. 17
1. Prima della mungitura deve provvedersi a fissare convenientemente la coda dell'animale e ad eseguire un'accurata pulizia della regione circostante alle mammelle, delle mammelle stesse e dei capezzoli, in modo particolare.
2. Il mungitore, prima di accingersi alla mungitura, deve lavarsi con cura le mani e gli avambracci con acqua e sapone e bene asciugarsi.
3. Il personale addetto alla mungitura deve indossare una vestaglia a maniche corte, in modo da lasciare allo scoperto gli avambracci.
4. Detta vestaglia deve essere di stoffa chiara, lavabile e tenuta costantemente pulita.
5. Le donne devono portare anche una cuffia nella quale i capelli siano bene raccolti.
Art. 18
1. Il latte deve essere filtrato e refrigerato subito dopo la mungitura.
2. La refrigerazione puo' essere eseguita anche con apparecchi ad acqua.
3. Nei casi di consorzi o di altri enti autorizzati, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, la refrigerazione puo' aver luogo in un unico impianto purche' l'autorita' sanitaria locale accerti che il latte possa esservi rapidamente trasportato.
4. Nei casi, invece, di produttori non appartenenti a consorzi o ad altri enti autorizzati, la refrigerazione puo' aver luogo presso impianti privati riconosciuti idonei dall'autorita' sanitaria locale e sempreche' il latte possa esservi rapidamente trasportato.
5. La refrigerazione non e' obbligatoria per il latte che venga consegnato alle Centrali entro due ore dalla mungitura, nei mesi da maggio a settembre, ed entro quattro ore nei mesi da ottobre ad aprile.
Art. 19
1. I recipienti per la mungitura, la raccolta, il trasporto e il commercio del latte debbono essere riconosciuti idonei dall'autorita' sanitaria locale.
2. Essi devono essere mantenuti in stato di perfetta nettezza e non debbono mai servire per altro uso. Devono, inoltre, essere lavati dapprima con acqua potabile, poi con una soluzione calda di soda al 3 % o con latte di calce preparato mescolando una parte di calce spenta con quattro parti d'acqua, e da ultimo sciacquati ripetutamente con acqua bollente.
3. Subito dopo la lavatura i recipienti devono essere capovolti, con la bocca poggiante sopra apposito scolatoio, situato nel locale di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente regolamento.
Art. 20
1. I recipienti adibiti al trasporto del latte (bidoni) debbono essere di metallo ed avere chiusura ermetica non suscettibile di manomissione con coperchio munito di cercine di gomma, ovvero di altro idoneo materiale.
2. Il coperchio deve essere collegato, con adatto mezzo, al recipiente.
3. All'esterno di detti recipienti deve essere fissata, in modo inamovibile, una targa metallica con l'indicazione della loro capacita', del nome del produttore e del luogo di provenienza del latte.
Art. 21
1. Il trasporto del latte dal luogo di produzione a quello di vendita deve essere eseguito con veicoli tenuti ben puliti esclusivamente destinati a tale uso.
2. Per proteggere i recipienti che contengono il latte dai raggi diretti del sole, devono adoperarsi veicoli dotati di adatta copertura, al disotto della quale l'aria possa liberamente circolare.
Titolo V. Latterie.
Art. 22
1. Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al podesta', il quale concede l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'ufficiale sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.
2. Detti locali devono avere:
a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro idoneo materiale, per l'altezza di 2 metri almeno dal suolo;
b) il pavimento di materiale impermeabile;
c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;
d) abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;
e) il banco per la vendita, di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile.
Art. 23
1. E' vietato tenere in deposito, vendere o tenere per vendere, somministrare o tenere per somministrare per compenso ai dipendenti:
a) il latte che provenga da animali affetti dalle infermita' di cui all'art. 9, o che presenti alterazioni di odore, sapore e colore, o degli altri suoi caratteri generali;
b) il colostro;
c) il latte sudicio;
d) il latte annacquato o comunque sofisticato;
e) il latte cui siano state aggiunte sostanze per facilitarne la conservazione o correggerne i difetti;
f) il latte inacidito o che coaguli spontaneamente con l'ebollizione;
g) il latte che formi un sedimento di elementi patologici (o comunque anormali);
h) il latte, infine, che non presenti tutti i requisiti della genuinita' e della integrita'.
2. In tutti questi casi o quando, comunque, non corrisponda alle condizioni stabilite dal presente regolamento, il latte deve essere sottoposto a sequestro per i conseguenti provvedimenti dell'autorita' sanitaria.
Art. 24
1. I recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'autorita' sanitaria locale.
2. In ogni caso essi debbono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la mescita del latte, essendo rigorosamente vietato di attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.
Art. 25
1. La consegna del latte a domicilio deve essere fatta esclusivamente con bottiglie di vetro incolore, a fondo piatto, senza spalle in modo che ne risulti facile la pulizia, e la sterilizzazione.
2. Tali bottiglie devono essere chiuse con adatto sistema riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria comunale.
Art. 26
1. I locali destinati all'esercizio delle latterie non possono, in alcun caso, essere adibiti ad abitazione.
2. La latrina non deve avere alcuna diretta comunicazione con la latteria.
Titolo VI. Centrali del latte.
Art. 27
1. I Comuni hanno facolta' di istituire, isolatamente o riuniti in consorzio, speciali stabilimenti (Centrali del latte) per la raccolta del latte destinato al consumo locale allo scopo di sottoporlo ai controlli necessari, nonche' alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuinita' e la salubrita'.
2. Il latte portato alle Centrali, che non risulti prodotto nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, deve in ogni caso essere respinto.
3. Le Centrali debbono, per ambienti, macchinario e arredamento, soddisfare a tutte le esigenze industriali e tecnico-igieniche.
4. I progetti relativi devono essere approvati dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'.
5. I Comuni possono affidare la costruzione e l'esercizio di detti stabilimenti ad enti o privati che offrano le garanzie necessarie per il pieno raggiungimento degli scopi suindicati.
6. In ogni caso il controllo del latte, quello delle varie operazioni che si compiono nello stabilimento e la vigilanza sanitaria in genere devono essere direttamente e sistematicamente esercitati dai Comuni con proprio personale tecnico.
7. Quando le Centrali del latte sono esercitate da enti o da privati, sono a questi addebitate le spese per il personale suddetto.
8. Tutte le persone addette alle Centrali devono corrispondere, agli effetti sanitari, alle norme contenute nell'art. 11 del presente regolamento.
Art. 28
1. Nei Comuni ove esiste la Centrale e' vietata la vendita di altro latte ad eccezione di quello da potersi consumare «crudo» preparato giusta le norme contenute nel Titolo VII del presente regolamento.
2. Quando il latte trattato nella Centrale non risulti in quantita' sufficiente al consumo locale e' consentita la importazione di altro latte, purche' gia' pastorizzato o che abbia subito altro idoneo trattamento presso stabilimenti riconosciuti adatti allo scopo dalla competente autorita' sanitaria.
3. Il latte cosi' importato, prima di essere posto in commercio, deve subire presso la Centrale, con esito favorevole, gli opportuni controlli ed essere distribuito per la vendita con le stesse modalita' osservate dalla Centrale.
Art. 29
1. La distribuzione del latte dalle Centrali sara' fatta a mezzo di grossi recipienti (bidoni) e di bottiglie.
2. I bidoni devono essere destinati per fornire il latte a collettivita' (istituzioni ospedaliere, collegi, ecc.), ad esercizi pubblici (caffe', bars, alberghi, ecc.) nonche' alle latterie per il consumo del latte in sito.
3. Le bottiglie sono destinate alle latterie, per la vendita del latte a domicilio.
Art. 30
1. I bidoni devono essere chiusi nelle Centrali con adatto sistema che renda evidente qualsiasi tentativo di manomissione consentendo pero' il passaggio dell'aria per rendere possibile la erogazione del latte attraverso l'apposito rubinetto.
2. Il rubinetto deve essere munito di valvola erogatrice che impedisca l'immissione di liquido dall'esterno; il rubinetto deve essere posto il piu' possibile in alto in modo che per ottenere la mescita del latte sia necessario inclinare il recipiente.
3. I bidoni devono essere restituiti alla Centrale con la chiusura intatta.
4. Le bottiglie devono possedere i requisiti di cui all'art. 25 ed essere chiuse con adatta capsula la quale ne protegga l'orlo e garentisca da ogni inquinamento e manomissione.
5. Le bottiglie, la cui chiusura non risulti perfetta, non possono essere messe in commercio.
6. La capsula di chiusura delle bottiglie deve portare, in modo chiaro e indelebile, la data dell'imbottigliamento e l'indicazione della Centrale. Quest'ultima indicazione sulla capsula non e' necessaria quando risulti chiara e indelebile sulla bottiglia.
Titolo VII. Latte da potersi consumare «crudo».
Art. 31
1. Chiunque vuol produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare «crudo», deve ottenerne speciale autorizzazione dall'autorita' comunale che la concede previo assentimento dell'autorita' prefettizia.
2. Detta autorizzazione non puo' essere accordata se non a persone, societa' od enti che diano tutte le garanzie richieste dalle speciali norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 32
1. Il latte da potersi consumare «crudo» deve soddisfare ai seguenti requisiti:
a) provenire esclusivamente da vacche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e che, prima di essere immesse nella stalla, abbiano subito, a cura del veterinario comunale, con risultato favorevole, la prova della tubercolina eseguita con il metodo classico.
2. I rilievi termometrici di detta prova devono figurare in apposito diagramma, del quale un esemplare viene trattenuto presso la vaccheria, un altro esemplare viene conservato dal veterinario comunale e un terzo esemplare infine e' trasmesso alla Prefettura per gli eventuali controlli da parte del veterinario provinciale.
3. Gli animali riconosciuti immuni da tubercolosi devono essere debitamente marcati con speciale contrassegno che dia garanzia di inamovibilita' e sia riconosciuto idoneo dall'autorita' comunale.
Essi sono poi visitati, almeno ogni due mesi, dal veterinario comunale con speciale riguardo allo stato sanitario e funzionale delle mammelle.
4. La data e il risultato di tale visita debbono essere registrati negli atti di ufficio.
5. La prova della tubercolina deve ripetersi ogni sei mesi osservando, per i rilievi termometrici, le norme sopraindicate;
b) provenire da stalle nelle quali il personale addettovi soddisfi alle norme prescritte dall'art. 11 del presente regolamento. Detto personale, del quale saranno registrate le generalita', deve essere sottoposto, almeno ogni due mesi, a controllo da parte dell'ufficiale sanitario. I risultati del controllo devono essere comunicati alla Prefettura per le eventuali verifiche da parte del medico provinciale;
c) essere, appena munto, immediatamente filtrato, refrigerato almeno fino a + 5° C e messo in bottiglia da chiudersi subito secondo le norme prescritte nell'art. 30;
d) non essere sottoposto a qualsiasi altro trattamento.
6. Gli oneri relativi ai controlli eseguiti dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale sono a carico del produttore.
Art. 33
1. Le vaccherie di cui trattasi debbono essere adibite esclusivamente al ricovero delle lattifere riconosciute idonee alla produzione del latte da potersi consumare «crudo». Tali vaccherie debbono anche possedere, oltre i locali indicati all'art. 2 del presente regolamento:
a) un locale da servire per la pulizia degli animali immediatamente prima della mungitura e per la mungitura stessa.
2. Nei casi di mungitura meccanica, la pulizia e la mungitura degli animali possono eseguirsi sul posto;
b) una cella frigorifera per la conservazione del latte imbottigliato;
c) un ambiente convenientemente attrezzato per la lavatura e la sterilizzazione delle bottiglie.
Art. 34
1. Le bottiglie devono possedere gli stessi requisiti prescritti dagli articoli 25 e 30.
2. Sulla capsula di chiusura delle bottiglie deve inoltre essere impresso, in modo chiaro e indelebile, la data dell'imbottigliamento e il nome del produttore. Quest'ultima indicazione non e' necessaria quando essa risulti, in modo chiaro e indelebile, sulla bottiglia.
3. Il trasporto delle bottiglie per la distribuzione deve aver luogo mediante carri refrigeranti riconosciuti idonei dall'autorita' comunale.
Art. 35
1. L'autorizzazione di cui all'art. 31 deve essere immediatamente revocata qualora il produttore non si attenga rigorosamente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
Titolo VIII. Latte di capra, di asina e di pecora - Latte reintegrato e latte scremato - Preparazioni lattee speciali.
Art. 36
1. Chiunque intenda tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto deve fare domanda al podesta', il quale concede l'autorizzazione sotto l'osservanza delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
Art. 37
1. Il latte di capra messo in commercio, oltre che essere genuino, deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) peso specifico fra 1.033 e 1.039 a + 15° C.;
b) grasso non inferiore al 3.25 per cento.
2. L'autorita' comunale, quando abbia accertato che, nella zona di produzione, il latte contenga maggiore quantita' di grasso della percentuale sopra indicata, determinera' la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto.