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Sez. 6, Sentenza n. 29131 del 28/05/2026 Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290482-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Sospensione dell’attività di intercettazione per esigenze investigative - Successiva riattivazione - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290482-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la temporanea sospensione delle operazioni per apprezzabili ragioni investigative, in quanto il limite legale di durata delle intercettazioni non impone che le stesse si svolgano in giorni consecutivi, sempre che la sospensione sia disposta dal pubblico ministero e, al pari della successiva riattivazione, risulti dal verbale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite dopo la riattivazione, sul rilievo che la sospensione era stata disposta dal pubblico ministero con decreto comunicato al giudice per le indagini preliminari e che la durata delle operazioni concretamente svolte non aveva superato quella per cui erano state autorizzate).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)