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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 137 del 1974

Decisione
decisa il 1974-05-03, depositata il 1974-05-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:137
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7249

  • Leggi
  • Ordinamento costituzionale provvisorio dello stato
  • D.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 6
  • Provvedimenti legislativi emanati dal governo in virtù dei poteri conferitigli
  • Presentazione alle camere per la ratifica
  • Termine
  • Fattispecie
  • D.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (circolazione su strade e libera navigazione)
  • Presentazione nel termine
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) già dichiarata non fondata con la sentenza n. 87 del 21 marzo 1974.

Norme impugnate

  • art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1948, n. 66

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1970 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fruzzetti Rossana ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in base all'assunto che esso non sarebbe stato presentato per la ratifica al Parlamento entro il termine stabilito dall'art. 6 d.lgt. 16 marzo 1946, n. 98; che nel giudizio in assenza di altre parti è intervenuto in data 9 settembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che della questione è stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974 questa Corte, accertato che il decreto legislativo sopra menzionato fu presentato alle Camere per la ratifica prima della scadenza del termine fissato dall'art. 6 del d.lgt.16 marzo 1946, n. 98 (e quindi ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32), ha già dichiarato non fondata la questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze