Sez. 6, Sentenza n. 7949 del 18/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 201848 - 01
Stupefacenti - In genere | Acquisto di sostanze stupefacenti - Circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro - Reato a concorso necessario - Conseguenze quanto al calcolo delle persone ai fini della circostanza aggravante - Indicazione.
Stupefacenti - In genere
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, al fine della sussistenza della circostanza aggravante delle tre o più persone di cui all'art. 73, 6 comma del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se è vero che non è richiesto che i colpevoli abbiano agito in tre o più persone riunite e che espressamente la legge si riferisce al solo concorso di persone nel reato, ritenuto, di per sè stesso, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità sociale degli imputati, è anche vero che la detta circostanza non può accedere ai reati a concorso necessario come è l'acquisto di sostanze stupefacenti, se non nei limiti in cui la fattispecie bilaterale venga verificata nel "minimum" plurisoggettivo richiesto congiuntamente dal 1 ("acquisto", che richiede la necessaria partecipazione di almeno due persone) e dal 6 comma dell'art. 73, 6 comma ("tre persone", in funzione della maggiore pericolosità dell'assetto partecipativo, i cui concorrenti nel reato base sono però almeno due, da assumere ad unità in quanto parti di un reato a concorso necessario).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)