Riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attivita' nel campo della canapicoltura
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio nazionale canapa, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, assume la denominazione di Consorzio nazionale produttori canapa, ed e' riordinato a norma degli articoli seguenti.
Art. 2
1. Il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa, svolgendo le attribuzioni del Consorzio nazionale canapa, gia' spettanti al soppresso Ente economico delle fibre tessili.
2. Fino alla cessazione del regime di ammasso obbligatorio della canapa il Consorzio continuera' inoltre a svolgere i compiti gia' demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa, relativamente all'esportazione della canapa greggia, del pettinato e della stoppa di canapa.
3. La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili e' assunta dal Consorzio. Ad esso saranno trasferite in proprieta' le attivita' mobiliari ed immobiliari che residueranno alla chiusura della liquidazione stessa, eccettuati gli impianti e le attrezzature utilizzati per la conservazione e lavorazione dei bozzoli e del cotone con le relative attivita' mobiliari, la cui destinazione sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.1
Art. 3
1. Il Consorzio nazionale produttori canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferito.
2. In conseguenza tutte le operazioni di compravendita, consegna e spedizione della canapa, allo stato greggio e semilavorato, debbono essere effettuate soltanto per disposizione del Consorzio nazionale produttori canapa.
3. L'acquirente ha facolta' di chiedere le consegne del prodotto semplicemente selezionato e classificato.1
Art. 4
1. Il Consorzio nazionale produttori canapa ha sede in Roma. E ente di diritto pubblico e svolge la sua attivita' sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Per cio' che riguarda i compiti di cui al secondo comma dell'art. 2 il Consorzio e' inoltre sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e di quello del commercio con l'estero.
3. La valutazione delle disponibilita' annue per l'esportazione e' effettuata di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero dell'industria e commercio e Ministero del commercio con l'estero.
Art. 5
1. L'amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa e' affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di dodici consiglieri, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e scelti tra i rappresentanti delle categorie dei conduttori, dei coltivatori diretti e dei coloni parziari e compartecipanti, interessati alla produzione della canapa.
2. Sette dei consiglieri sono nominati in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia settentrionale, cinque in rappresentanza di quelle dell'Italia meridionale.
3. I consiglieri durano in carica due anni.
4. Il Consiglio di amministrazione dovra' essere costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino alla costituzione del primo Consiglio di amministrazione le funzioni di detto Consiglio sono esercitate da un commissario nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di intesa con quello per l'industria e per il commercio.
Art. 6
1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti, scegliendo per queste cariche almeno un rappresentante delle zone canapicole dell'Italia meridionale.
2. Il Consiglio elegge inoltre nel suo seno un Comitato esecutivo, composto di cinque membri, compreso il presidente. Di esso debbono far parte tre rappresentanti delle zone canapicole dell'Italia settentrionale e due di quelle dell'Italia meridionale.
3. Il Comitato esecutivo e' presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.
4. Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione.
5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 7
1. Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed e' composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.
Art. 8
1. Il Consorzio, per lo svolgimento della propria attivita', istituira' un ufficio regionale con sede in Bologna, per le zone canapicole dell'Italia settentrionale, e un altro ufficio regionale con sede in Napoli per le zone canapicole dell'Italia meridionale.
2. Gli uffici predetti hanno la gestione dei beni del Consorzio esistenti nel rispettivo territorio, ed operano con autonomia amministrativa e contabile, secondo le direttive impartite del Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Art. 9
1. Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione provvede alla compilazione dello statuto del Consorzio nazionale produttori canapa, attenendosi ai criteri di cui all'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297.
2. Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione, provvedera' anche alle riduzioni di personale conseguenti alle diminuite esigenze derivanti dal riordinamento del Consorzio al personale licenziato verra' corrisposto il trattamento previsto dalle norme che regolano il suo rapporto di impiego o di lavoro.
3. Entro otto mesi il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del regolamento organico per il personale.
4. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il regolamento organico per il personale e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 10
1. Le spese di organizzazione e di funzionamento del Consorzio nazionale produttori canapa fanno carico alla gestione di ammasso della canapa.
2. Il conguaglio finale del prezzo da corrispondere ai conferenti di canapa. A determinato alla fine di ciascuna campagna distintamente per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale, attribuendo a ciascuna di queste due zone le relativa spese di ammasso, di finanziamento e di gestione degli organi periferici.
3. Le spese generali sostenute dalla sede centrale del Consorzio sono ripartite tra le due gestioni in misura proporzionale alla quantita' del prodotto conferito rispettivamente nelle due zone.
Art. 11
1. Quando risultino manchevolezze o irregolarita' nell'amministrazione o si accertino violazioni delle leggi, dello statuto o dei regolamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario straordinario.
2. La ricostituzione del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Art. 12
1. Per la trattazione dei problemi concernenti specificatamente la trasformazione e l'esportazione della canapa il Consiglio di amministrazione si avvarra' di una Commissione composta nel modo seguente:
1) tre rappresentanti del Consorzio nazionale produttori canapa dei quali uno con funzioni di presidente, scelti tra i consiglieri di amministrazione;
2) tre industriali trasformatori della canapa, designati dal Ministero dell'industria e commercio.
2. Se deve deliberarsi su materia comunque interessante i problemi degli scambi con l'estero, due dei tre industriali sono sostituiti da un commerciante che svolge attivita' nel settore dell'esportazione canapiera e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero, designati dal Ministero del commercio con l'estero.
3. La Commissione sara' convocata per l'esame dei problemi suddetti anche su richiesta di uno dei Ministeri interessati.
4. Le deliberazioni della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio e, per la parte di sua competenza, con quello del commercio con l'estero.
Art. 13
1. Tutti gli atti o contratti, che importino trapasso di diritti o di obbligazioni in conseguenza delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto e fra gli Enti in esso indicati, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 500 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 200 ferma restando la corresponsione degli emolumenti dovuti al Conservatore dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari dei notari per gli atti indicati nel presente decreto sono ridotti a meta'.
2. Gli atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso e di finanziamento sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa e imposta in diretta sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale imposta di bollo, ed altresi', ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.