Sez. 6, Sentenza n. 9247 del 22/03/1994 Ud. (dep. 26/08/1994) Rv. 200131 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti) | Intercettazioni disposte relativamente ad un reato diverso da quello contestato, ma rientrante fra quelli per i quali è comminata una pena edittale che consente il ricorso all'intercettazione stessa - Inutilizzabilità - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti)
Nessuna norma impedisce al giudice di valutare, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, i risultati di intercettazioni, telefoniche o ambientali, ritualmente autorizzate per lo stesso fatto - sia pure inquadrato in una diversa ipotesi di reato - e nell'ambito dello stesso procedimento, purché in seguito alla mutata qualificazione giuridica di tale fatto, esso resti punibile con una delle pene indicate nell'art. 266, lettera A, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)