Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
Testo in vigore al
Art. 50 Disposizioni per gli alunni
1. Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni gia' frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la iscrizione in scuole od istituti di altro comune.
3. Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
4. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessita' in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1 settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.
Art. 51 Abrogazione ed integrazione di norme
1. Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' abrogato.
2. Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo o dei ricercatori, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 52 Assegnazioni provvisorie di sede
1. Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede puo' essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita' dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.
2. Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.
Capo IV. Beni culturali
Art. 53 Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
3. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
Titolo VII. Norme finali
Capo I. Semplificazione delle procedure
Art. 54 Controlli
1. Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.
2. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
4. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Art. 55 Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto
1. Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.
2. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
3. Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
4. Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:
5. Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3
Art. 56 Autorizzazione ai lavori
1. Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.
2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
3. Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.
5. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.
6. Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento.
8. Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.
9. Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 8.
10. Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 28.
Art. 57 Intese Stato-Regioni
1. Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36.
Art. 58 Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale
1. I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
Art. 59 Procedure di aggiudicazione dei lavori
1. Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicita' prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonche' dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.
2. Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
Capo II. Disposizioni organizzative
Art. 60 Comuni e comunita' montane
1. Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
3. Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia.
4. Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati.
5. Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
6. I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.
7. Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.7
Art. 61 Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate
1. Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.
2. Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Art. 62 Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
1. Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovra' essere tratto.
2. Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti.
3. Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sara' valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.
Art. 63 Segreteria del CIPE
1. Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.
Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'.
2. CAPO III.
3. DISPOSIZIONI VARIE.
Art. 64 Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL
1. Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
Art. 65 Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico
1. Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.
2. Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.
3. Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
Art. 66 Pubblicita' turistica all'estero
1. I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicita' turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.
Art. 67 Potenziamento dell'Istituto geografico militare
1. Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.
2. Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unita', il Ministro della difesa e' autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi gia' banditi ovvero indicendo apposito concorso.
3. Al fine della piu' sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sara' espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sara' accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.
Art. 68
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 69 Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.
2. Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 70 Proroga delle aspettative
1. Le aspettative a favore degli amministratori comunali, gia' autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.