Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7895 del 03/04/2014 (Rv. 630094 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazione contributiva di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 407 del 1990 - Requisiti - Ubicazione dell'impresa in una circoscrizione territoriale e residenza del lavoratore nella medesima circoscrizione - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio contributivo in favore delle imprese artigiane e di quelle operanti in circoscrizioni che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale, previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, può essere riconosciuto unicamente ove concorrano i due requisiti dell'ubicazione delle imprese nell'ambito territoriale indicato e della residenza dei lavoratori nella medesima circoscrizione, dovendosi ritenere che solo tale interpretazione della norma sia coerente con la finalità di rendere occupati i disoccupati di quelle circoscrizioni particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione, e non anche i disoccupati di altre zone.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)