Sez. L, Sentenza n. 1088 del 09/02/1985 (Rv. 439219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - LIBERTÀ DI APPREZZAMENTO E DI INIZIATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - LIBERTÀ DI APPREZZAMENTO E DI INIZIATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La contrattazione collettiva e la prassi sindacale, in relazione alla struttura organizzativa ed alle finalità economiche delle singole imprese, ben possano elaborare una figura di impiegato di prima categoria (nella specie, quella di "esperto tecnico" della federazione italiana dei consorzi agrari) caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni lavorative che, pur senza essere contrassegnate dall'attribuzione di funzioni direttive, implichino tuttavia quella libertà di apprezzamento e d'iniziativa propria dell'impiegato predetto. (V 3099/80, mass n 406876).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)