Sez. 3, Sentenza n. 1841 del 21/05/1976 (Rv. 380628 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE - PRECETTO - OPPOSIZIONE PER LE SPESE - NATURA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE - PRECETTO - OPPOSIZIONE PER LE SPESE - NATURA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA.*
Nel giudizio con il quale il debitore si oppone al precetto per la pretesa eccessivita delle spese e dei diritti richiesti per il relativo atto, che si configura come giudizio di opposizione alla esecuzione ex art 615 cod proc civ, e inammissibile, in Sede di legittimita, la censura rivolta a dedurre genericamente, in ordine alla quantificazione di dette spese e diritti da parte del giudice del merito, la violazione delle tariffe professionali, senza una dettagliata specificazione delle singole voci che si assumono violate. (V 2275/74, mass n 370653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)