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Sez. L, Sentenza n. 6978 del 20/03/2013 (Rv. 625704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Funzione - Sommaria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione - Sufficienza - Condizioni - Mera illustrazione della tesi giuridica già esposta in primo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, dall'art. 434, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla novella operata dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E pertanto inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)