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Sez. 1, Sentenza n. 5253 del 16/03/2016 (Rv. 639007 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Inadempimento istantaneo dell'amministrazione appaltante - Tardiva messa a disposizione dei suoli - Riserva formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo - Tardività - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639007-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta (come nel caso di inadempimento istantaneo dell'amministrazione appaltante, che, per non aver tempestivamente attuato le necessarie procedure espropriative, abbia posto con ritardo i suoli a disposizione dell'impresa appaltatrice), la riserva non può più essere iscritta una volta che sia stato emesso il certificato di avanzamento dei lavori approvato dall'impresa, ed è, pertanto, tardiva se formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)