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Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 31/03/1972 (Rv. 357365 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SPETTANZA ALLA MOGLIE PROVVISTA DI PROPRI MEZZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357365-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SPETTANZA ALLA MOGLIE PROVVISTA DI PROPRI MEZZI - ESCLUSIONE.*

Dalla dichiarazione di incostituzionalita dell'art 145 primo comma cod civ(per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n 133 del 1970) nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, consegue che la moglie, ancorche separata per colpa del marito, non ha diritto di percepire da questo, ed in proporzione delle sue sostanze, il mantenimento se essa puo provvedervi con i propri mezzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)