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Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 02/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229369 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Casi di ricorso - Difetto di motivazione - Sindacato di legittimità - Contenuto - Limiti - Sindacato sul contenuto della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229369-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.(In senso conforme anche Cass., Sez. V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)