Sez. 2, Sentenza n. 22284 del 29/06/2026 (Rv. 679131-01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Contratti a forma libera - "Contemplatio domini" - Spendita del nome o formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Obiettiva riconoscibilità quale attività inerente a soggetto diverso - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.
Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)