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Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 17/06/1991 Cc. (dep. 31/07/1991) Rv. 188339 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Rideterminazione completa delle pene in aumento - Possibilità - Criteri.
Stato
decisa il 1991-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188339-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato

Una volta introdotta la possibilità di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in sede esecutiva, deve riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di rideterminazione completa delle pene in aumento - ovviamente, nel rispetto dei limiti imposti dagli articoli 81 cod. pen. e 671 nuovo cod. proc. pen. - in una rappresentazione globale del numero e dell'importanza di tutte le violazioni legate dal vincolo della continuazione e della rideterminazione fra esse del reato più grave, alla stregua del criterio dettato dalla disposizione di attuazione di cui all'art. 187 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, superando e travolgendo così la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)