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Sez. 3, Sentenza n. 2200 del 09/04/1982 (Rv. 420069 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERE DI AZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI IPOTECA CONCESSA DA UN TERZO A GARANZIA DEL DEBITO ALTRUI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420069-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERE DI AZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI IPOTECA CONCESSA DA UN TERZO A GARANZIA DEL DEBITO ALTRUI - ESCLUSIONE.*

L'Onere del creditore, per conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, previsto dall'art. 1957 cod. civ., non può trovare applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al diverso caso dell'ipoteca concessa da un terzo a garanzia del debito altrui. (V 846/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2868, Cod. Civ. art. 2871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)