Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 581 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3927
- Locazione
- Immobili ad uso non abitativo
- Lavori di ricostruzione o stabilizzazione dell'edificio in cui è compreso l'immobile locato
- Recesso del locatore
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Stante il diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti, non sussiste omogeneità fra le locazioni di immobili destinati ad abitazione e quelle di immobili adibiti ad uso diverso, di talché il secondo rapporto è caratterizzato da maggior libertà negoziale, e, quindi, da una tutela normativa più affievolita. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 73, 29 e 59,n. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limitano ai soli locatori di immobili ad uso abitativo la facoltà di recedere dal contratto per compimento di lavori di ricostruzione o di stabilizzazione dell'edificio in cui è compreso l'immobile locato). - v. S. nn. 111/1981, 252/1983 e 116/1987.
Norme impugnate
- art. 59, n. 3) legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 23 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 59, n. 3, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Giudice conciliatore di Cuneo nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Angezio di Oggero Angela & C. e Borlino Natalino, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1980 il Giudice conciliatore di Cuneo, adito dal proprietario di un immobile destinato ad attività commerciale il quale chiedeva il rilascio sulla base della necessità di effettuare urgenti lavori di manutenzione, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limitano esclusivamente agli immobili destinati ad uso abitativo la facoltà di recesso prevista dall'art. 59, n. 3, della legge citata (concernente appunto l'ipotesi in cui l'edificio ove è compreso l'immobile locato debba essere ricostruito o ne debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori);
punto 2
Considerato che la Corte ha più volte escluso (sentt. 7 maggio 1981, n. 111, 15 luglio 1983, n. 252, 27 marzo 1987, n. 116) qualsiasi omogeneità tra le locazioni concernenti immobili destinati ad abitazione e quelli adibiti ad uso diverso, sulla base del diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti;
che da tale principio consegue che il secondo rapporto gode di una maggiore libertà negoziale e quindi di una tutela normativa più affievolita;
che, pertanto la proposta questione è manifestamente non fondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Cuneo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze