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Sez. 2, Sentenza n. 2866 del 03/02/1984 Ud. (dep. 27/03/1984) Rv. 163379 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - DEL PUBBLICO MINISTERO - CRITERI DI VALUTAZIONE - TUTELA DEGLI INTERESSI CIVILI DELLE PARTI PRIVATE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163379-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - DEL PUBBLICO MINISTERO - CRITERI DI VALUTAZIONE - TUTELA DEGLI INTERESSI CIVILI DELLE PARTI PRIVATE - LIMITI.*

L'interesse all'impugnazione del pubblico ministero deve essere valutato con criteri di maggior larghezza rispetto a quello che deve essere adottato nei confronti delle parti private in considerazione della funzione istituzionale del pubblico ministero che agisce per ottenere l'esatta applicazione delle norme di legge, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli o favorevoli che possono derivarne all'imputato. Peraltro il potere-dovere del pubblico ministero d'impugnare un provvedimento con la sola finalità di tutelare gli interessi civili delle parti private trova un limite nell'interesse pubblico di cui è portatore con l'unica eccezione dell'Azione esercitata nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per minore età. In ogni altra ipotesi la difesa degli interessi civili delle parti private è riservata esclusivamente a queste ultime.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)