Sez. 1, Sentenza n. 8924 del 02/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150494 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Per dover disporre la rinnovazione parziale del dibattimento non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti, ad influire sulla decisione del punto controverso, occorrendo, invece, che il giudice di appello ritenga, contro la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunta la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)