Approvazione del regolamento per la navigazione interna
Testo in vigore al
Art. 48 Visita medica di controllo
1. E' in facolta' dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneita' al servizio della navigazione.
Capo II. Dei titoli professionali per i servizi di coperta
Art. 49 Capitano
1. Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;
2) avere compiuto i ventuno anni di eta';
3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;
4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;
6) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima.
3. Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.
4. Il capitano puo' assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 50 Capo timoniere
1. Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
2) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualita' di timoniere;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. Il personale in congedo delle Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo cavo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
3. Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato" Il capo timoniere puo':
a) imbarcare in tale qualita' su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda, le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;
b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 51 Capo barca
1. Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo puo' compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
3. Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico dello Stato".
4. Il capo barca per l'ordinaria navigazione puo' comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.
Art. 52 Conduttore di motoscafi
1. Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di eta';
2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
3. Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale o di capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.
4. Il conduttore di motoscafi puo' condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 53 Barcaiolo abilitato
1. Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;
2) avere compiuto i diciotto anni di eta';
3) saper leggere e scrivere;
4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.
2. Il personale volontario della Marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo) di tirocinio su navi per navigazione interna.
3. Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di marinaio".
4. Il barcaiolo abilitato puo' condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a cio' autorizzato dall'ispettorato.
Capo III. DEI TITOLI PROFESSIONALi PER I SERVIZI DI MACCHINA
Art. 54 Macchinista
1. Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai nn.
1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;
2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti;
2. Il titolo di macchinista puo' essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria meccanici, ii grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.
3. Analogamente il titolo predetto puo' essere con seguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che sia gia' in possesso della patente di macchinista navale di 1ª o di 2ª classe.
4. Il macchinista puo' condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 55 Motorista di motonavi
1. Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai nn. 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;
2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. Il titolo di motorista di motonavi puo' essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.
3. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di 1ª classe.
4. Il motorista di motonavi puo' condurre apparati motori a combustione, interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 56 Motorista di motoscafi
1. Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di eta';
2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
3) avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. il titolo di motorista di motoscafi puo' essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina.
3. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato.
4. Il motorista di motoscafi puo' condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'art.
5. 58 per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 57 Fuochista abilitato
1. Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di eta';
2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
3) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
2. Il titolo di fuochista abilitato puo' essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti li cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 419 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.
3. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di la categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato.
4. Il fuochista abilitato puo' condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conte di terzi.
Capo IV. Disposizioni comuni per i titoli professionali
Art. 58 Qualifica di "autorizzato"
1. Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice, assumono la qualifica di autorizzato".
2. La qualifica, di autorizzato conferisce la facolta' di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Art. 59 Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato
1. Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventiquattro anni di eta' se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato;
2) risultare di buona condotta morale e civile;
3) avere sostenuto tu esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Art. 60 Autorita' competente
1. I titoli professionali sono conferiti dal capo dell'Ispettorato di porto.
2. La qualifica di autorizzato e' conferita dal direttore dell'ispettorato compartimentale.
Art. 61 Esami per il conseguimento del titoli
1. Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni.
2. Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.
3. La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.
4. Agli esami previsti dal n. 3) dell'art. 59 possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente.
Titolo V. Del regime amministrativo delle navi
Capo I. Dell'ammissione della nave alla navigazione
Art. 62 Distinzioni di navi e galleggianti
1. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 136 del Codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria.
2. Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, e' tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
3. L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante.
4. Contro il provvedimento il richiedente puo' proporre ricorso al direttore dell'ispettorato compartimentale, il quale decide in via definitiva.
Art. 63 Imposizione e cambiamento del nome
1. La domanda per l'imposizione o per il cambiamento del nome delle navi in servizio pubblico di linea deve essere presentata all'ufficio di iscrizione.
2. Il nome deve essere approvato dall'ufficio predetto.
Art. 64 Segni d'individuazione sullo scafo
1. Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.
2. Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti.
3. Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.
Art. 65 Societa' autorizzate a possedere navi italiane
1. Agli effetti dell'art. 143, secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilita' limitata le cui quote di partecipazione sono per tre quarti in proprieta' di cittadini italiani, e nelle societa' per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani.
2. La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societa' in nome collettivo e a responsabilita' limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani nelle societa' in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
Art. 66 Elenco delle societa' autorizzate
1. La societa' che richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 143 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dai documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.
2. La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonche' da documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa e' nel territorio della Repubblica.
Art. 67 Registri delle navi e dei galleggianti
1. I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli Ispettorati di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli Ispettorati compartimentali.
2. Gli Ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono.
3. Le Delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'ispettorato compartimentale a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici di stazza non superiore a tre tonnellate.
4. I registri sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e sono corredati da rubriche.
Art. 68 Licenza delle navi e dei galleggianti
1. La licenza delle navi e dei galleggianti e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.
2. Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art. 153 del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni:
1) la data di armamento e quella del disarmo;
2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;
3) il porto di attracco normale;
4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice;
6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica.
Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre:7) i contratti di assicurazione della nave;
8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilita';
9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti;
10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.