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Sez. 2, Sentenza n. 1590 del 24/05/1968 (Rv. 333338 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - EFFETTI DELLA CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA- SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA DEFINITIVA- PASSAGGIO IN GIUDICATO PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - PROCEDIBILITA DEL RICORSO CONTRO LA PRIMA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - EFFETTI DELLA CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA- SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA DEFINITIVA- PASSAGGIO IN GIUDICATO PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - PROCEDIBILITA DEL RICORSO CONTRO LA PRIMA SENTENZA.*

A norma dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ., la riforma, con sentenza passata in giudicato, o la Cassazione, estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli Atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, tra tali provvedimenti devono ricomprendersi anche le successive sentenze, che, pronunciate nello stesso procedimento, abbiano il loro necessario presupposto logicò giuridico nella sentenza riformata o cassata. Nel caso, quindi, di sentenza non definitiva, impugnata immediatamente con ricorso per Cassazione, e di sentenza definitiva, emessa successivamente alla proposizione di detto ricorso e passata in giudicato per mancata tempestiva impugnazione, il ricorso per Cassazione contro la prima sentenza, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, rimane procedibile, perche l'eventuale Cassazione della sentenza non definitiva porrebbe nel nulla le statuizioni della successiva sentenza definitiva, dovendo quest'ultima, per il suo rapporto di dipendenza dalla prima pronuncia, ritenersi condizionata alla mancata Cassazione della stessa, nonostante il suo passaggio in cosa giudicata formale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)