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Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 01/12/1973 (Rv. 367195 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EGUAGLIANZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367195-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EGUAGLIANZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICABILITA.*

La nuova disciplina delle condizioni richieste per il conferimento della pensione di invalidita, risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalita dell'art 10 del RDL n 636 del 1939 (sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale) e di immediata applicazione nelle controversie non ancora definite. (Conf 1583/73, mass n 364411).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)