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Sez. U, Sentenza n. 1734 del 11/02/1993 (Rv. 480848 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Denuncia di errori "in procedendo o in iudicando" - Inammissibilità - Violazione dell'ordine logico delle questioni da affrontare - Assorbimento della questione di giurisdizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480848-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato può essere proposto, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non anche per errori "in procedendo o in iudicando", ancorché relativi a pretesa violazione dell'ordine logico delle questioni da affrontare che abbia determinato l'assorbimento della questione di giurisdizione per effetto della decisione di altra questione ritenuta pregiudiziale, (nella specie, per avere il giudice amministrativo dichiarato la perenzione invece di rilevare il proprio difetto di giurisdizione per effetto di una norma entrata in vigore prima del verificarsi delle condizioni comportanti la perenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)