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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 25 del 1975

Decisione
decisa il 1975-01-23, depositata il 1975-02-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7647

  • Circolazione stradale
  • Responsabilità civile
  • Assicurazione obbligatoria
  • Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22
  • Danni subiti dalle sole cose
  • Esonero della comunicazione indirizzata al fondo costituito presso l'INAIL
  • Non è violato il diritto di difesa
  • Azione contro il responsabile del danno ex artt. 2043 e 2045 del cod. civ.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione ("per il caso che l'assicuratore rimanga ignoto"): già dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.

Norme impugnate

  • art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Brasiello Vincenzo e Forgione Filippo, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974; 2) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cordani Aldo e Malaspina Silvano, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974. Visti gli atti di costituzione di Cordani Aldo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze del tribunale di Napoli e del pretore di Piacenza di cui in epigrafe è sollevata la questione se l'art. 22 della legge 1969, n. 990, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, dubitandosi - per il "caso in cui l'assicuratore rimanga ignoto (perché il danneggiante non si è fermato, non ha esposto il contrassegno, si è rifiutato di esibire il certificato assicurativo, ecc.)" - che il danneggiato resti, in concreto, privo di ogni tutela giudiziaria, essendo per lui impossibile l'adempimento dell'onere della previa comunicazione e del conseguente rispetto del termine moratorio; che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi giudizi, è opportuno disporre la loro riunione per addivenire ad unica decisione.
punto 2
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 citato, con riferimento allo stesso parametro costituzionale, è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973, anche con riguardo all'ipotesi (ricorrente nei giudizi a quibus) che dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose; che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi da detta decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal tribunale di Napoli e dal pretore di Piacenza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze