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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 273 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-27, depositata il 1993-06-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:273
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19425

  • Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
  • Debiti delle uu.ss.ll. e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • Pignorabilità
  • Stipendi e competenze del personale dipendente e convenzionato; fondi vincolati per l'erogazione dei servizi sanitari
  • Esclusione
  • Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale, nonché del diritto all'effettività della tutela giudiziaria e della libertà di iniziativa economica
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito. - O. n. 433/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di Perugia - sezione distaccata di Assisi - nel procedimento civile vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), a norma del quale "le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari";
punto 2
Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 19 novembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Perugia - sezione distaccata di Assisi - con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze