diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 10227 del 29/05/2020 (Rv. 657725 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Dazi - Irregolare dichiarazione - Qualità, qualità e valore della merce - Natura esemplificativa - Origine - Inclusione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657725-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di dazi doganali, la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1, T.U. dogane per irregolare dichiarazione doganale relativa a "qualità, quantità e valore" delle merci, si applica anche in caso di origine non veritiera di quest'ultime, costituendo detti termini normativi un'esemplificazione dell'elemento oggettivo destinato all'importazione considerato rilevante ai fini del pagamento del tributo, di talché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, ivi compresa l'origine o la provenienza, in quanto elementi sintomatici delle specificità del prodotto, la cui esclusione dall'oggetto della dichiarazione equivarrebbe a vanificare un tratto fondamentale del sistema daziario di matrice eurounitaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 66, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)