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Sez. U, Sentenza n. 1964 del 20/06/1972 (Rv. 359079 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - POSIZIONE DEL CITTADINO ELETTO - DIRITTO SOGGETTIVO - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359079-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - POSIZIONE DEL CITTADINO ELETTO - DIRITTO SOGGETTIVO - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La situazione giuridica del cittadino eletto nelle consultazioni amministrative e tutelato in modo diretto ed assoluto dall'ordinamento e costituisce un diritto soggettivo di carattere politico; sono pertanto attribuite al giudice ordinario le controversie relative alla legittimita delle deliberazioni adottate dai consigli comunali in tema di eleggibilita. (V 1180'69, mass n 339769).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)