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Sez. 1, Sentenza n. 6643 del 01/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215232 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Contestuale istanza di oblazione - Decisione di rigetto dell'istanza - Conseguente fissazione dell'udienza per il giudizio - Necessità - Declaratoria di esecutività del decreto opposto - Illegittimità.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215232-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Qualora venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione, sia pure non corredata dalla richiesta di accesso ai riti alternativi ovvero da altri adempimenti di legge, come la richiesta di emissione del decreto di fissazione del giudizio o del versamento della somma prescritta per l'oblazione, il giudice non può dichiarare inammissibile l'oblazione e contestualmente ordinare l'esecuzione del decreto opposto, bensì, respinta, se del caso, la domanda di oblazione con apposita ordinanza, deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione a decreto penale è insita implicitamente la richiesta di procedere al giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)