Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 19/09/1985 (Rv. 442146 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - VENDITA DI MERCE DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - VENDITA DI MERCE DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE.*
Anche al fine della Determinazione della Competenza per territorio, il luogo della conclusione di una compravendita di merce da piazza a piazza, nel caso in cui il venditore invii la merce medesima senza una preventiva accettazione della proposta del compratore, va individuato nel luogo della consegna al vettore solo quando ricorra una delle ipotesi di esecuzione prima della risposta dell'accettante, tassativamente contemplate dall'art. 1327 cod. civ., mentre, ove debba escludersi l'applicabilità di tale norma, resta operante il principio generale dell'art. 1326 primo comma cod. civ., secondo il quale la conclusione del contratto si verifica nel momento e nel luogo del recapito delle cose al proponente, quale fatto idoneo a renderlo edotto dell'accettazione dell'altra parte. (V 4973/83, mass n 429846; (V 4576/77, mass n 388189).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)